L’ Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, istituita con L.R. 23/2011 svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs 152/2006 e già esercitate dalle ex autorità di ambito (ATO).Poiché, sia il servizio idrico che il servizio di gestione rifiuti urbani si trovano, di fatto, in condizione di monopolio naturale, si ha la necessità di una regolazione del mercato da parte dell’ente pubblico.
Atersir è l’autorità preposta a tale compito.
La regolazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:
Affidare, secondo le modalità previste dall’ordinamento giuridico in materia di affidamento di pubblici servizi, la gestione del servizio ad un operatore economico che possegga i necessari requisiti di conformità, efficacia ed efficienza.
Predisporre la pianificazione di ambito (piano d’ambito),contenente gli standard quali-quantitativi di erogazione del servizio e la programmazione degli investimenti necessari alle esigenze del territorio e della collettività.
Predisporre il piano economico-tariffario, secondo la metodologia di calcolo vigente, a garanzia del raggiungimento degli standard quali-quantitativi e dell’equilibrio economico-finanziario del gestore.
Effettuare per tutta la durata dell’ affidamento, le attività di monitoraggio e controllo (sia tecnico che economico) sulla gestione apportando eventuali modifiche alla pianificazione.
Ai sensi degli Art. 7 e 8, il Consiglio d'ambito provvede:
all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.
Mentre i Consigli locali provvedono:
all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.