Riconoscimento oneri di disagio ambientale

 

Il riconoscimento dell’indennità di disagio ambientale a favore dei Comuni sedi di impianti che trattano rifiuti è una tematica che ha assunto un ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni sul territorio nazionale.

La presenza di tali impianti, ovviamente, determina una serie di impatti su diverse matrici ambientali sia nel comune sede dell’impianto, sia nei comuni limitrofi. In considerazione di quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 467/2015, l’Agenzia ha provveduto alla quantificazione delle indennità di disagio ambientale precedentemente riconosciute ai Comuni e, successivamente, a quantificare economicamente gli importi massimi riconoscibili per i termovalorizzatori e le discariche, definendo due diversi valori per ciascuna delle due tipologie impiantistiche (Allegato 2 alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 24 del 2013).

Le deliberazioni di Consiglio d’Ambito n. 8 del 2014 e n. 31 del 2015  definiscono i criteri sulla base dei quali sono determinate le quote spettanti al Comune sede d’impianto ed a quelli limitrofi in un intorno di 4 km dal camino dell’inceneritore e di 2 km dal perimetro della discarica.

Con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n.59 del 2022 si è proceduto a riordinare, coordinare e integrare le precedenti determinazioni assunte dall'Agenzia in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani.

Come è determinato l'onere di disagio ambientale per i Comuni? L'Agenzia mette a disposizione alcune infografiche per comprendere meglio questo processo (Infografica Verticale - Infografica Stampabile)

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