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Fondo fughe

Dispersioni d’acqua degli impianti privati (post contatore) – istituzione di polizze assicurative – fondo fughe

Le dispersioni d’acqua che si possono verificare in modo occulto negli impianti privati, a valle del contatore di misura gestito dall’Azienda di erogazione del servizio idrico, possono determinare significativi incrementi dei costi di fatturazione. Si fa osservare che tutti i regolamenti del servizio idrico vigenti stabiliscono che è onere dell’utente porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e altre anomalie in genere nei propri impianti e apparecchiature, che possano provocare dispersioni di acqua e/o elevati consumi. Possono tuttavia verificarsi dispersioni d’acqua nell’impianto privato dell’utente per cause impreviste non necessariamente riconducibili a negligenza.

ATERSIR ha da tempo suggerito all’Autorità Nazionale per il Gas Energia Elettrica e i Servizi Idrici di avviare una specifica istruttoria  finalizzata a chiarire se e come eventuali procedure di agevolazione tariffaria degli utenti possano o meno essere compatibili con gli attuali strumenti di regolazione tariffaria deliberati dall’Autorità medesima; è stato in particolare richiesto se queste procedure possano o meno essere basate sul riconoscimento in tariffa di specifiche componenti di costo oppure, nel caso ciò non sia possibile, con che meccanismo tali oneri possano essere imputati agli utenti.

Fino ad ora le deliberazioni dell’AEEGSI relative alla definizione del nuovo metodo tariffario idrico non hanno in effetti individuato, tra le componenti di costo da considerare ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, gli oneri necessari per garantire strumenti a tutela dell’utenza nel caso di perdite occulte post contatore.
Già l’art. 154 del D. Lgs. 152/2006 stabiliva che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi, prevedendo che nella modulazione della tariffa siano assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito, ma nulla disponendo a proposito del caso di dispersioni d’acqua nell’impianto privato dell’utente anche se non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte.

Si fa comunque osservare che esistono, per tale motivo, sul mercato polizze assicurative volte a coprire gli oneri che l’utente è tenuto a sostenere nel caso di perdite idriche nel proprio impianto privato e per lo stesso motivo le disciolte Autorità d’ambito avevano, con modalità differenti, trattato il tema perdite post contatore non dovute a negligenza.
Alla luce di quanto esposto, attualmente, l’istituzione e la disciplina per l’istituzione di un fondo fughe coperto dalla tariffa del S.I.I. non può ritenersi in senso stretto un’attività propria del servizio idrico integrato. Tuttavia, consapevole delle rilevanti problematiche che possono insorgere per l’utenza nel caso di importanti fughe idriche e con lo scopo di valutare i contenuti dei precedenti atti adottati in merito dalle ex AATO, questa Agenzia si è resa disponibile a confrontarsi con i gestori del Servizio idrico su questa tematica, per favorire in ogni caso la tutela degli utenti, nel rispetto della normativa vigente e tendere il più possibile ad una graduale omogeneizzazione dei contenuti e delle procedure di costituzione e gestione di un fondo fughe, superando le forti differenze della precedente fase di regolazione.

In tale sede l’Agenzia ha espresso la posizione per la quale il fondo messo a disposizione dal gestore all’utenza dovesse garantire i seguenti requisiti:

 

  • Essere chiaramente di natura volontaria, perché inserito nell’ambito del libero mercato: il canone di diligenza richiesto dal Codice del Consumo richiede che la natura facoltativa di adesione al fondo assicurativo sia assistita da un impianto informativo adeguato e chiaro per il consumatore medio come pure le modalità di non adesione (come peraltro precisato nel provvedimento n. 21847/2010 dell’AGCM);
  • Tendere ad una omogeneizzazione dell’offerta sul territorio gestito, nel rispetto del principio di uguaglianza degli utenti, fornendo nella media una miglioramento delle condizioni fornite.

In tale contesto ATERSIR ha pertanto svolto solo un ruolo di orientamento e di suggerimento ai gestori di linee guida conformi alla normativa vigente, ma, sotto il profilo delle proprie competenze istituzionali, non ha potuto farsi carico della disciplina di un’attività che, si ribadisce, non rientra nelle cosiddette attività regolate o regolabili del S.I.I., bensì in un campo di azione dove il gestore si confronta con il libero mercato e nell’ambito del quale esercita la propria vigilanza, per competenza, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM). 

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