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27 sep 2023

Servizio idrico

Bonus sociale idrico: casi di nuclei familiari non serviti da rete idrica

ARERA chiarisce la corretta applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sui requisiti necessari per ottenere il bonus sociale idrico, ossia la presenza di un regolare contratto e di una fornitura attiva. 

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale idrico per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto non è necessario presentare un’apposita istanza al proprio Comune come in passato ma è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e in base a quella ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

In ogni anno solare, per ogni nucleo familiare che, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata, risulta in condizioni di disagio economico:

  • l'INPS invia al Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i dati della DSU, che sono strettamente necessari per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione. La trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall'Autorità;
  • il Sistema verifica che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia già beneficiario di un bonus sociale idrico per lo stesso anno di competenza della DSU.

L'agevolazione è pertanto riconosciuta dal gestore esclusivamente agli utenti del servizio idrico che attestano di avere una dichiarazione ISEE sotto una determinata soglia individuata dalla normativa vigente; a tal fine il gestore utilizza i dati forniti dal Sistema Informativo Integrato nazionale sopra indicato.

In particolare, l'articolo 14, comma 14.6. dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ha previsto che, qualora il gestore idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità al bonus ma verifichi comunque che tale nucleo familiare ISEE sia intestatario di un POD (Point of Delivery o punto di accesso) attivo e domestico, il gestore proceda a corrispondere l'agevolazione (mediante contributo una tantum), ipotizzando pertanto che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata. Il POD è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo, che individua in modo univoco la fornitura. 

ARERA ha pubblicato un comunicato stampa con il quale ha specificato che, qualora il gestore idrico riceva dei flussi di dati dal Sistema Informativo Integrato relativi a nuclei familiari potenzialmente classificabili come utenze indirette (in virtù dell'associazione di un POD attivo e ad uso domestico) il cui indirizzo di abitazione sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, non riconoscerà l’agevolazione. In questo caso, infatti, viene a mancare uno dei requisiti necessari per ottenere il bonus sociale, ossia la presenza di un regolare contratto e di una fornitura attiva. In tali fattispecie, infatti, nessun componente del nucleo familiare può essere considerato utente, diretto o indiretto, del servizio, come previsto dalla normativa primaria sopra citata, e in quanto tale beneficiare dell'erogazione del bonus sociale idrico.

ARERA precisa in ultimo che, nei casi in cui il nucleo familiare (o il condominio in caso di utenze indirette) abbia attivato un regolare contratto solo per uno o due dei tre servizi compresi nel computo complessivo del bonus (acquedotto, fognatura e depurazione) il gestore dovrà corrispondere l'agevolazione relativa ai soli servizi attivi.

Leggi il comunicato di ARERA.

 

Ultimo aggiornamento

20/05/2024, 10:34

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