A livello nazionale il “deposito cauzionale” è stato applicato fino ad oggi, in conformità alla previsione delle carte del S.I.I., con criteri e modalità estremamente disomogenea tra i vari gestori del S.I.I. esistenti; recentemente L’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica Gas e Servizi Idrici (AEEGSI) ha approvato con delibera 86/2013/R/idr (poi modificato dall’art. 34 dell’allegato A della delibera 643/2013) una disciplina omogenea per la regolamentazione del deposito cauzionale per il S.I.I.
L’applicazione da parte dei gestori di quanto deliberato da AEEGSI in materia di deposito cauzionale ha in effetti determinato nel 2014-2015 un maggior costo in bolletta per una parte degli utenti del Servizio idrico Integrato (SII) a causa della necessità di dovere fatturare in alcuni casi un conguaglio rispetto agli importi precedentemente previsti.
Su tale disciplina si ritiene di dovere precisare i seguenti aspetti
Il deposito cauzionale deve essere considerato un istituto di tutela nei confronti di eventuali insolvenze e viene riscosso dal gestore in genere all’atto della stipula del contratto di fornitura.
Il deposito non viene pagato dalla generalità degli utenti, trattandosi infatti di una garanzia aggiuntiva richiesta solo a coloro che, essendo privi di domiciliazione bancaria, risultano statisticamente maggiormente interessati dal rischio di insolvenza;
In caso di insolvenza l’importo di cui l’utente risulta debitore può trovare copertura solo nei limiti del deposito cauzionale;
L’assenza di un deposito cauzionale farebbe ricadere, su tutti gli utenti, l’aggravio tariffario conseguente al mancato recupero della relativa quota di insolvenze, (in considerazione dell’obbligo, stabilito dall’attuale regolamentazione tariffaria, di garantire comunque un vincolo di ricavo garantito per il gestore del S.I.I.); In tal senso l’applicazione della cauzione risponde ad un principio di equità per evitare che almeno una parte dell’onere di morosità possa ricadere sulla generalità degli utenti del servizio idrico;
Trattandosi di un versamento una tantum non costituisce una forma di differenziazione fra gli utenti con riflessi costanti sulle modalità di pagamento della bolletta: una volta costituita la cauzione nella misura richiesta dal gestore il costo delle bollette resta identico a prescindere dalla forma di pagamento (con conto corrente o con bollettino postale);
Non vi è comunque alcuna costrizione dell’utenza ad effettuare il pagamento tramite conto corrente, avendo tale scelta riguardo unicamente al versamento o meno del deposito cauzionale. Si sottolinea inoltre che ove tale maggiorazione di costi una tantum comporta incentivo all’attivazione del pagamento tramite conto corrente, ciò porta in ogni caso ad una maggiore garanzia per tutta l’utenza.
Per quanto riguarda, nello specifico, il calcolo del deposito cauzionale i gestori dell’ambito regionale hanno scelto di applicare una somma pari all’equivalente di circa tre mensilità. La diversità del valore dei costi applicati fra le provincie riflettono la differenza di costo medio della bolletta dell’acqua nei diversi territori e quindi il diverso risultato del calcolo del fatturato riferito a tali mensilità;
Occorre comunque precisare che il deposito cauzionale non può di per se stesso garantire la totale copertura da parte del gestore dei costi legati alla morosità; mentre la cauzione, come già precisato, è stata normata per coprire, almeno in parte, le eventuali insolvenze del solo utente che l’ha costituita, il costo totale per morosità degli utenti del S.I.I., cui i gestori sono costretti a far fronte, peraltro di entità ben più rilevante rispetto all’intero ammontare delle cauzioni medesime, non è previsto possa essere coperto dalle stesse.