L’8 agosto 2025 è stato emanato il Decreto-Legge n. 116, convertito con la Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Questa normativa contiene numerose modifiche al D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) e apporta cambiamenti al codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada e ad altre disposizioni particolari. Alla luce di queste novità, ATERSIR ha avviato un’approfondita istruttoria, anche su sollecitazione di diversi attori istituzionali del territorio regionale: Comuni, Gestori del servizio e Comandi di Polizia Locale.
Le valutazioni condotte dall’Agenzia hanno portato alle seguenti conclusioni:
- secondo dell’Agenzia, non vengono impattate le fattispecie del Regolamento che prevedono sanzioni per l’erroneo conferimento in prossimità dei contenitori per la raccolta domiciliare e in prossimità dei Centri di raccolta in quanto la disposizione nazionale appare riferita unicamente ai contenitori per la raccolta stradale;
- non si ritiene possa essere messa in discussione l’applicazione delle disposizioni del Regolamento ATERSIR laddove il contenitore per la raccolta non sia posto sulla strada, bensì su un’area alla stessa adiacente e specificamente dedicata al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
- la nuova disciplina, in particolare con riferimento al nuovo punto 1.2 dell’art. 255 comma 1 D.lgs. 152/2006, appare avere la ratio di sanzionare comportamenti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006) e non di erroneo conferimento conseguente ad inosservanza delle regole per la raccolta differenziata contenute nella disciplina locale le quali pertanto restano di competenza della disciplina locale per quanto riguarda la tipizzazione e relativa sanzione;
- le fattispecie che attengono a comportamenti di abbandono o deposito illecito di rifiuti pericolosi devono essere considerate sempre di natura penale e pertanto non rientrano nell’applicazione del Regolamento ATERSIR.
A conclusione dell’istruttoria, l’Agenzia ha ritenuto opportuno agire su due fronti. Da un lato, ha deciso di rendere esplicite le valutazioni effettuate attraverso un documento che chiarisce la posizione interpretativa dell’Agenzia sull’ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR alla luce della nuova normativa nazionale. Dall’altro lato, ha avviato l’aggiornamento del Regolamento stesso.
In particolare con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 60 del 2 dicembre 2025 sul Regolamento sono state apportate le seguenti principali modifiche:
- introduzione all’art. 2 della definizione di Abbandono/deposito incontrollato, da un lato, e di Erroneo conferimento, dall’altro, per meglio perimetrare l’ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR che si estende unicamente alle condotte rientranti nella definizione di Erroneo conferimento e non a quelle di Abbandono/deposito incontrollato sanzionate ai sensi delle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006 (sul punto si introduce un’ulteriore precisazione all’art. 18 comma 1);
- eliminazione delle fattispecie nn. 14.3 e 17 riguardanti condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;
- modifica delle fattispecie nn. 15 e 16 per meglio precisarne la punibilità ai sensi del Regolamento ATERSIR solo allorquando le stesse integrino fattispecie di erroneo conferimento e non di abbandono/deposito incontrollato.
Su tali documenti l’Agenzia ha aperto diversi tavoli di confronto con interlocutori istituzionali in particolare con ANCI-ER, UPI-ER, ARPAE, Regione Emilia-Romagna Settore Tutela dell’Ambiente ed Economia Circolare, Regione Emilia-Romagna Area Polizia Locale e Confservizi-ER. Il confronto con tutti gli interlocutori ha avuto esito positivo con l’acquisizione, in particolare, dei pareri positivi di ANCI-ER ed UPI-ER.
Sulla pagina dedicata è possibile leggere il Regolamento aggiornato e la posizione interpretativa dell'Agenzia.
Ultimo aggiornamento
15/12/2025, 13:44